Quali sono le norme sull’etichettatura dei prodotti geneticamente modificati?
Risposta:
Il regolamento n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura prescrive che sulle etichette degli alimenti e dei mangimi contenenti o costituiti da OGM figuri un'informazione completa. Per tutti i prodotti alimentari, come gli oli di soia o di mais ottenuti da soia o mais geneticamente modificati, e per tutti gli ingredienti alimentari, come nel caso dei biscotti contenenti olio di mais ottenuto da mais geneticamente modificato, sull’etichetta deve figurare l’indicazione "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati" o "Questo prodotto contiene [nome dell’organismo o degli organismi] geneticamente modificato[i)". Lo scopo è di informare i consumatori e gli allevatori della natura esatta e delle caratteristiche dell’alimento o del mangime, affinché possano fare le loro scelte con cognizione di causa.
Le stesse norme si applicano all'alimentazione animale, in particolare ai mangimi composti contenenti soia geneticamente modificata. Anche i mangimi al glutine di mais ottenuto da mais geneticamente modificato devono essere etichettati in modo da fornire agli allevatori informazioni precise sulla composizione e le proprietà dei mangimi.
Soglie d'etichettatura: tracce minime di OGM possono comparire in alimenti e mangimi di tipo tradizionale nel corso della coltura, del raccolto, del trasporto e della trasformazione. Piaccia o no, la realtà è ormai questa. È un fenomeno che non riguarda soltanto gli OGM. È praticamente impossibile produrre alimenti, mangimi o sementi puri al 100%.
Tenendo conto di questo, e per garantire la certezza giuridica, la normativa prevede soglie al di sopra delle quali gli alimenti e i mangimi di tipo tradizionale devono essere etichettati come prodotti contenenti OGM o costituiti da OGM od ottenuti da OGM. La presenza di materiale geneticamente modificato in alimenti di tipo tradizionale non deve essere indicata sull'etichetta se è inferiore allo 0,9% e se può esserne dimostrato il carattere accidentale e tecnicamente inevitabile.
Fonte:
European Commissionhttp://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/04/102&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=en