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FAQ

Data: 03-10-2007
Argomento: Emissione nell'ambiente
Domanda: In che cosa consiste la procedura d'autorizzazione dell’emissione nell’ambiente di OGM?
Risposta: In base alla direttiva 2001/18/CE, un'impresa che intende immettere in commercio un OGM deve presentare una domanda di autorizzazione all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il prodotto sarà commercializzato per la prima volta.

La domanda deve comprendere una valutazione completa del rischio ambientale. Se l'autorità nazionale emette un parere favorevole all'immissione in commercio dell’OGM, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri tramite la Commissione europea.

In mancanza di obiezioni di altri Stati membri o della Commissione europea, l'autorità competente che ha proceduto alla valutazione iniziale concede l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto, che vale per tutta l'Unione europea alle condizioni previste dall'autorizzazione.

Se sono sollevate e mantenute obiezioni, deve intervenire una decisione a livello di UE. La Commissione chiede in primo luogo il parere dei suoi comitati scientifici, composti da personalità indipendenti, altamente qualificate in campi quali la medicina, la scienza dell'alimentazione, la tossicologia, la biologia, la chimica o in altre discipline affini. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare mette a disposizione a questo scopo il proprio personale scientifico.

Se il parere scientifico è favorevole, la Commissione sottopone per parere un progetto di decisione al comitato di regolamentazione, composto di rappresentanti degli Stati membri. Se il comitato emette un parere favorevole, la Commissione adotta la decisione.

In caso contrario, il progetto di decisione è trasmesso al Consiglio dei ministri, che lo approva o lo respinge a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non si pronuncia entro tre mesi, la Commissione adotta la decisione.

Nel corso della procedura di notifica, il pubblico è informato e può accedere ai dati pubblicati su Internet (http://gmoinfo.jrc.it) come i sommari delle notifiche, le relazioni di valutazione delle autorità competenti e i pareri dei comitati scientifici.

Per le emissioni a fini di sperimentazione, le notifiche sono esaminate e l'eventuale autorizzazione è concessa dalle autorità dello Stato membro nel quale avviene l’emissione.

Fonte:
European Commission http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/04/102&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=en
 
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